1. L'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. Lo Stato riconosce agli operatori sanitari la possibilità di sollevare obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria della gravidanza, garantendo, altresì, che l'intervento di interruzione sia comunque attuato, in quanto atto legittimo previsto a tutela della salute collettiva e della donna.
2. Lo Stato e le regioni garantiscono che la scelta di ottenere gli interventi di cui alla presente legge e quella di dichiarare obiezione di coscienza non siano oggetto di discriminazione.
3. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che solleva obiezione di coscienza non può prendere parte alle procedure e alle attività specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione della gravidanza, ma è tenuto, nell'ordinaria attività di servizio, a garantire l'assistenza durante e dopo l'induzione e l'esecuzione dell'aborto. Il personale obiettore non può comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi sia un pericolo imminente per la vita della donna o un grave rischio per la sua integrità fisica e psichica.
4. Le convinzioni personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o recarle danno nella tutela sanitaria relativa alla sua scelta.
5. L'obiezione di coscienza è comunicata alla regione tramite il direttore sanitario o il dirigente sanitario competente all'atto dell'assunzione, della stipulazione della relativa convenzione o dell'abilitazione ed è immediatamente efficace. La stessa obiezione può essere comunicata successivamente in qualunque momento e la sua efficacia nonché la sua revoca decorrono dal mese successivo.
6. La comunicazione di obiezione di coscienza è un atto pubblico e annualmente la regione pubblica l'elenco dei